ECM non certificabili – Comunicazione
Gent.mo collega,
come è noto l’art. 16-quater del D. Lgs 502/92 e s.m.i dispone che la partecipazione alle attività di Formazione Continua costituisce requisito indispensabile per svolgere l’attività professionale in qualità di dipendente, libero professionista per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle ASL e delle strutture sanitarie private.
Inoltre si rileva che l’art. 19 del Codice di deontologia Medica prevede che il medico deve, nel corso di tutta la sua vita professionale, perseguire l’aggiornamento costante e la formazione continua per lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze professionali tecniche e non tecniche, favorendone la diffusione ai discenti e collaboratori.
L’Accordo Stato- Regioni recante “ La formazione continua nel settore Salute” prevede, inoltre, che gli Ordini vigilino sull’assolvimento dell’obbligo formativo ed emanino, ove previsto, i provvedimenti di competenza.
A tal fine Ti evidenzio quelle che sono le conseguenze più rilevanti nel caso di mancato assolvimento dell’obbligo formativo:
1)In ambito assicurativo la formazione ECM gioca un ruolo sempre più fondamentale per quanto riguarda la stipula e i costi delle polizze. Le compagnie assicurative potrebbero contestare eventuali casistiche collegabili alla mancata formazione, oppure determinare costi più elevati per quanti non sono in regola con i crediti ECM, proprio in virtù del maggior rischio di errore.
Le stesse assicurazioni sarebbero legittimate a rifiutarsi di coprire eventuali danni causati da personale sanitario non in regola con l’ECM;
2) nei prossimi concorsi sarà determinante il possesso dei crediti ECM come espressione di un corretto comportamento professionale ;
3) la violazione dell’obbligo di formazione continua costituisce infine un illecito disciplinare e come tale sanzionabile da parte dell’Ordine.
La FNOMCeO ha inviato a tutti gli Ordini provinciali gli elenchi dei professionisti non “ certificabili” disponibile anche nella home page del nostro sito: www.ordinemedicivercelli.it, per cui Ti invito ad adempiere all’obbligo formativo previsto dalla vigente normativa per evitare spiacevoli conseguenze
il medico che adempie all’obbligo ECM tutela se stesso e la propria professione.
Il Presidente
Dott. Pier Giorgio Fossale