Comunicazione della Federazione Nazionale Medici chirurghi in merito al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26/04/2020

Nel nuovo provvedimento  si ribadiscono sostanzialmente le precedenti misure, introducendone di nuove. Le disposizioni del decreto si applicano alla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020. Viene disposto l’obbligo della distanza sociale con l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale. In particolare ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. A tal proposito, è stata emessa l’ordinanza del Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 del 26 aprile 2020 che fissa il prezzo delle mascherine chirurgiche ad un massimo di €0,50. Vegono poi affrontati i temi degli spostamenti, possibili all’interno della stessa Regione per motivi di lavoro, salute, necessità o visita a congiunti; gli spostamenti fuori dalla Regione di appartenenza invece saranno consentiti solo per motivi di lavoro, salute, urgenza e rientro presso la propria abitazione.

Le persone con febbre sopra 37,5 e sintomatologia respiratoria saranno obbligate (prima era prevista una “forte raccomandazione”) a restare nel proprio domicilio, limitando per quanto possibile i contatti sociali.

Per quanto riguarda l’attività motoria, se prima era consentita solo nei pressi della propria abitazione, ora questo vincolo viene meno

sicurezza di 2 metri per l’attività sportiva e di 1 metro per ogni altra attività.

, purché venga rispettata una distanza di

In vista di una graduale ripresa delle attività sportive, vengono

, professionisti e non professionisti,

ma sempre nel rispetto del distanziamento sociale evitando ogni assembramento.

allenamento degli atleti di discipline sportive individuali

disabilità

consentite le sessioni di

persone con

Infine, le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione,

comprese quelle erogate all’interno o da parte di centri semiresidenziali per

, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-

educativo, polifunzionale, socio occupazionale, sanitario e sociosanitario vengono riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela

della salute degli utenti e degli operatori.

Con riferimento all’attività degli Ordini territoriali, si ribadisce che, al fine di contrastare il fenomeno della diffusione del COVID-2019, per il periodo dello stato di emergenza, il lavoro agile continua a costituire la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa delle pubbliche amministrazioni, le quali limiteranno la presenza sul posto di lavoro esclusivamente per assicurare le attività indifferibili e non altrimenti erogabili.

Si invitano comunque gli Ordini territoriali ad adottare misure di sicurezza volte a prevenire la diffusione e il contagio da COVID-19 nelle proprie strutture. Indipendentemente dall’esistenza di un obbligo giuridico di aggiornare il documento di valutazione del rischio (DVR), appare opportuno pianificare le misure di prevenzione a protezione dei lavoratori, definire le procedure di sicurezza e adottare dispositivi di protezione collettiva e individuale.

Si rileva inoltre che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota del 13 marzo 2020, n. 89, recante “Adempimenti datoriali – valutazione del rischio emergenza coronavirus” ha chiarito che “è consigliabile formalizzare l’azione del datore di lavoro con atti che diano conto dell’attenzione posta al problema in termini di misure, comunque adottate ed adottabili dal punto di vista tecnico, organizzativo e procedurale, nonché dei DPI ritenuti necessari in attuazione delle indicazioni nazionali e regionali e locali delle istituzioni a ciò preposte. Per la traccaibilità delle azioni così messe in campo è opportuno che dette misure, pur non originando dalla classica valutazione del rischio tipica del datore di lavoro, vengano raccolte per costituire un’appendice del DVR a dimostrazione di aver agito al meglio anche al di là dei precetti specifici del D.Lgs. 81/08. Ovviamente, data la natura squisitamente medico-sanitaria, le misure attuate e da attuarsi devono essere calate nella struttura con il supporto del Medico competente oltre che con la consulenza del RSPP e con la consultazione del RLS”.

Con riferimento all’attività professionale medica si ribadisce che in merito alle visite mediche effettuate da medici di medicina generale, medici specialisti, inclusi chirurghi, si ritiene necessario adottare il triage telefonico prima di ogni visita, sia essa effettuata in studio che in sede domiciliare. In questa fase di emergenza epidemiologica da COVID-19 possono ritenersi significative anche altre soluzioni quali il consulto a distanza, il video-consulto e le consulenze specialistiche telefoniche.

Con riferimento alla attività degli studi odontoiatrici, si ricorda che la CAO Nazionale ha istituito un tavolo di lavoro dedicato alla gestione della fase 2 che comprende tutte le componenti dell’odontoiatria ed esperti esterni. Entro pochi giorni con l’auspicabile successiva validazione ministeriale si proporranno alla professione odontoiatrica le misure per tornare alla piena attività con serenità e sicurezza. In caso di mancata attuazione di queste misure da parte dei colleghi è opportuno raccomandare di astenersi dal ripristino della normale attività operativa, nelle more di provvedere all’adozione delle stesse. La tutela della salute del paziente, dell’odontoiatra e del personale di studio è priorità assoluta, pur dovendo precisare che nessuna norma ad oggi ha imposto l’interruzione totale della attività professionale.

In conclusione si ribadisce la necessità dell’adozione di protocolli di sicurezza anti- contagio (strumenti di protezione individuale e operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro).

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